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Atto notorio

COSA È

È una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale, in alcuni casi particolari, è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

I due testimoni non devono essere né parenti né interessati all’atto.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell’ufficio giudiziario).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

  • Piano: 3
  • Stanza: 322

N.B.: Per gli atti notori è necessario fissare un appuntamento scrivendo all'indirizzo e-mail: graziella.loiacono@giustizia.it

 

COSA OCCORRE

  • Fotocopia fronte/retro della carta di identità di chi richiede l’atto e dei due testimoni;
  • Nei casi relativi a successione è richiesto:
    • certificato di morte in carta semplice;
    • copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
    • copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione;
    • copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
    • fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
    • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza.

QUANTO COSTA

  • Per l’originale che resta in Cancelleria:
    • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari.
  • Per la copia conforme rilasciata immediatamente (urgente):
    • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari;
    • 1 marca da € 35,40 per diritti di Cancelleria;
  • Per la copia rilasciata dopo tre giorni:
    • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari;
    • 1 marca da € 11,80 per diritti di Cancelleria.
  • Presso i Giudici di Pace i diritti sono ridotti alla metà.
  • Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio (art.19 L. 6/3/1987 n.74).

TEMPO NECESSARIO

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

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