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Cosa è il Lavoro di Pubblica Utilità?

Il Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell’Art..2 D.M. 26/03/2001 consiste nello svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività che il condannato deve svolgere presso Enti pubblici oppure presso Enti privati che svolgono attività a carattere assistenziale, sociale o attività di volontariato convenzionati con il Tribunale. La condanna al Lavoro di Pubblica Utilità viene disposta dal Giudice direttamente o, talvolta, su richiesta del soggetto interessato.

Il lavoro di pubblica utilità può essere anche comminato quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’Art. 56-bis della legge 24 novembre 19 n. 689 e consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere prevalentemente presso Enti pubblici nonché presso Enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività a carattere assistenziale, sociale o attività volontariato.

Infine, l’istituto giuridico della Messa alla Prova, disciplinato dall’Art 168- bis Codice Penale, permette su richiesta dell'imputato la sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale al fine di consentire un programma di trattamento che, se portato a termine con successo, definisce l’estinzione del reato. La concessione della Messa alla Prova è subordinata alla prestazione di Lavoro di Pubblica Utilità. L’istituto offre all'imputato la possibilità di evitare una condanna penale attraverso un percorso di reinserimento sociale e riabilitazione.

LPU - A chi è rivolto il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) - Art..2 D.M. 26/03/2001

LPU - A chi è rivolto il Lavoro di Pubblica Utilità sostitutiva di pena detentiva breve - Art. 56-bis della L.689/81

  • chi sia stato condannato per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 

MAP - A chi è rivolta la Messa alla Prova (MAP) - Art 168- bis Codice Penale

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 

 

Si riporta di seguito la normativa di riferimento e le modalità di stipula tramite il Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità: https://lpu.giustizia.it/search-page

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Presidenza - Dott.ssa Daniela Barbieri:  daniela.barbieri@giustizia.it

 

Documenti utili

Documenti scaricabili
Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Circolare del Ministero della Giustizia 11 aprile 2011
Informazioni sull'istituto del Lavoro di Pubblica Utilità
Schema di convenzione - Lavori di Pubblica Utilità (ex art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Schema di convenzione - Lavori di Pubblica Utilità sostitutiva pena detentiva breve (ex art. 56-bis L.689/81)
Schema di convenzione – Messa alla Prova (ex art. 168 bis Codice Penale)
Elenco documentazione da produrre
Modulo richiesta dati Ente e Legale Rappresentante
Modulo Autocertificazione - Tribunale di Bergamo
Modulo di delega
Istruzioni per la stipula delle convenzioni tramite Portale LPU

Elenchi Enti convenzionati aggiornato 2026:

Portale Nazionale Lavori di Pubblica Utilità
Portale Nazione per i Lavori di Pubblica Utilita' - Manuale d'uso per Enti/Associazioni 


NORMATIVA RICHIAMATA:

Circolare INAIL n. 8 del 17.02.2017 - copertura assicurativa
Circolare INAIL n. 3 del 24.01.2025 – copertura assicurativa - chiarimenti

Ministero della Giustizia – Convenzioni LPU

  • Art. 186 comma 9 bis e Art. 187 comma 8 bis “Codice della Strada” Dlgs.285/1992;
  • Art. 73 comma 5 bis D.P.R.309 del 9/10/1990;
  • Art. 54 D.lgs.274 del 28/08/2000;
  • D.M. 26/03/2001;
  • Art. 56 bis L.689/81;
  • Art. 168 bis Codice Penale;

Circolare INAIL n.8 del 17.02.20217 - copertura assicurativa

Circolare INAIL  n. 3  del 24.01.2025 – copertura assicurativa - chiarimenti

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