Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Sì. Quando un genitore rinuncia all’eredità, i suoi figli (cioè i discendenti) subentrano automaticamente al suo posto secondo il principio della rappresentanza ereditaria previsto dall’art. 467 del Codice Civile. In pratica, essi ereditano la quota che sarebbe spettata al genitore rinunciante, dividendola in parti uguali tra loro.
Ad esempio, se Mario muore lasciando tre figli — Anna, Luca e Giulia — e Luca rinuncia all’eredità, i figli di Luca rappresentano il loro padre e si dividono il terzo dell’eredità che a lui sarebbe spettato. Se, invece, Luca non ha discendenti, la sua quota si accresce a favore degli altri coeredi di pari grado, cioè Anna e Giulia. In mancanza di altri eredi o rappresentanti, l’eredità viene devoluta allo Stato.
La rappresentanza ereditaria è un istituto disciplinato del Codice Civile (articoli 467 ss.), che consente ai discendenti di una persona (figli, nipoti, ecc.) di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non può o non vuole accettare l’eredità — ad esempio perché è premorto, rinunciante o indegno.
In questo modo, la quota ereditaria che sarebbe spettata all’ascendente non si perde, ma viene devoluta ai suoi discendenti, garantendo continuità nella trasmissione familiare del patrimonio.
Secondo l’art. 468 c.c., la rappresentanza opera:
Inoltre, la legge prevede che i discendenti possano succedere per rappresentanza anche se hanno rinunciato all’eredità della persona che rappresentano, o se quest’ultima è incapace o indegna di succedere (artt. 463, 479 e 519 c.c.).
Esempio:
Supponiamo che Mario muoia lasciando tre figli: Anna, Luca e Giulia.
Alla sua morte, ciascuno dei tre figli sarebbe erede per un terzo del patrimonio.
Tuttavia, Luca decide di rinunciare all’eredità. In questo caso, secondo l’art. 467 del Codice Civile, entrano in gioco i suoi figli, cioè i nipoti di Mario: essi rappresentano il loro genitore rinunciante e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata a Luca, cioè un terzo dell’eredità.
Se, invece, Luca non ha figli o altri discendenti, la sua quota si accresce a favore degli altri coeredi di pari grado, cioè Anna e Giulia, che diventeranno eredi per metà ciascuna.
Infine, se non vi sono altri eredi né discendenti rappresentanti, l’eredità è devoluta allo Stato, che la acquisisce in mancanza di successibili.
Puoi richiedere l’accesso al Fondo Morosità Incolpevole, che sostiene gli inquilini in regolare locazione impossibilitati a pagare il canone per cause oggettive sopravvenute. Maggiori informazioni e requisiti sono disponibili nella scheda Fondo Morosità Incolpevole.
Gli importi variano fino a un massimo di €12.000, destinati a sanare la morosità, differire lo sfratto, coprire il deposito cauzionale o sostenere un nuovo contratto a canone concordato. Per maggiori inormazioni consulta la scheda Fondo Morosità Incolpevole.
È necessario presentare domanda al Comune di residenza secondo le modalità indicate nel bando pubblico, allegando documentazione che attesti la morosità incolpevole e i requisiti richiesti. Maggiori informazioni nella scheda Fondo Morosità Incolpevole.
È la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per l’effetto di una infermità, di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima).
No, il ricorso deve essere consegnato in Cancelleria previo appuntamento. Il modulo AS1 è scaricabile dal sito del Tribunale.
Per avere copia conforme del decreto di nomina e copia conforme del verbale dell'udienza di giuramento si consiglia, al termine dell'udienza di giuramento, di prenotare appuntamento sul sito internet del Tribunale di Bergamo seguendo i seguenti passaggi:
No, non è possibile inviare ricorsi, istanze o rendiconti via email.
l'Amministratore nominato deve inviare entro 60 giorni la relazione iniziale. Il modulo è scaricabile dal sito web del Tribunale di Bergamo (Modulistica/Moduli: AS2 relazione iniziale) e può essere depositato in Cancelleria previo appuntamento, oppure inviato per posta ordinaria all'indirizzo Tribunale di Bergamo - via Borfuro, 11/A.
L'amministratore di sostegno deve inviare il rendiconto periodico ogni anno utilizzando il modulo scaricabile dal sito web del Tribunale di Bergamo (Modulistica/Moduli: AS3 rendiconto annuale). L'anno di riferimento parte dalla data del giuramento. Al rendiconto si dovrà allegare la certificazione medica e/o sociale aggiornata, nonché gli estratti conto e titoli dell'anno di riferimento.
L'amministratore dovrà conservare i documenti giustificativi relativi ad eventuali operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il rendiconto può essere depositato in cancelleria previo appuntamento, oppure inviato per posta ordinaria all’indirizzo Tribunale di Bergamo - via Borfuro, 11/A.
Sì, tramite il programma FALLCO ADS (richiedi credenziali via email a info@fallco.it).
Programma FALLCO ADS - Servizio FallcoADS: deposito inventario e rendiconti
Gli ads/tutori/curatori privati per il deposito degli inventari e dei rendiconti, a decorrere dal 26.08.2024, come da Provvedimento del Presidente del Tribunale (Programma FALLCO ADS), possono prendere contatti con la Zucchetti all’indirizzo info@fallco.it, al fine di ottenere le credenziali di accesso e usufruire del servizio (redazione inventario, tenuta delle entrate/uscite, compilazione del rendiconto, etc.); alla mail dovrà essere allegato il decreto di nomina e di giuramento e la copia di un documento di identità. Il numero di assistenza per il servizio Fallco ADS è il 0444-346211 (interno 1), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30.
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