COSA È
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.
L'ingiunzione di pagamento europea è emessa dai Tribunali, salvo in Ungheria, dove il procedimento è di competenza dei notai.
La procedura non prevede per il ricorrente l’obbligo di comparire in Tribunale: questi deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità o interventi da parte del ricorrente stesso.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato, seppur occorre un delegato in loco per poter svolgere tutti gli adempimenti successivi all'emissione del decreto.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it.do
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Le parti personalmente (non è obbligatoria la presenza dell'avvocato).
DOVE SI RICHIEDE
La domanda deve essere inoltrata ad un Tribunale dello Stato di origine, in forma cartacea o per via telematica.
Per il Tribunale di Bergamo:
Ufficio Decreti Ingiuntivi
Piano: 3
Stanza: 306
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
COSA OCCORRE
- Compilare il modulo A (Domanda di ingiunzione di pagamento europea) e il modulo E (Ingiunzione di pagamento europea) in tutte le loro parti
- I moduli vanno compilati in italiano e sono disponibili su: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do#action
- Seppur non previsto dalla normativa, è opportuno allegare tutta la documentazione a sostegno dell'istanza
- Nella domanda indicare sempre il proprio indirizzo mail, come riferimento per le successive comunicazioni del Tribunale
QUANTO COSTA
- Contributo unificato secondo il valore della causa
- Diritto forfettario di notifica di € 27,00
TEMPO NECESSARIO
Non quantificabile.