COSA È
Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto incapace (minore, interdetto o inabilitato) può essere fatta esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
CHI LA PUÒ RICHIEDERE
I chiamati all’eredità. Il genitore, il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno, se la rinuncia è effettuata rispettivamente per minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, devono essere autorizzati dal Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o della persona sottoposta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Termini per la presentazione:
- se si è in possesso di beni ereditari - tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari - fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme ). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente: in caso di impossibilità, può essere conferita procura speciale notarile ai fini della rinuncia ad uno dei rinuncianti.
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.
Si ricorda che la rinuncia non può essere effettuata – e se fatta è inefficace - qualora l’erede sia stato nel possesso dei beni ereditari per tre mesi dopo il decesso o qualora abbia compiuto altri atti che comportano accettazione tacita dell’eredità.
Se vi fossero minori o persone amministrate bisogna prima chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare. L’autorizzazione si può ottenere in seguito ad un ricorso (con pagoPa di Euro 27,00 per diritti di cancelleria) da effettuarsi mediante deposito del modulo V1 Richiesta autorizzazione alla rinuncia all'eredità per minori (disponibile nella sezione "Come fare per; Moduli " del sito web del Tribunale di Bergamo), compilato in ogni sua parte e con gli eventuali allegati richiesti, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, previo appuntamento da prenotarsi sul sito del Tribunale. Per procedere alla prenotazione dell'appuntamento per il ricorso, CLICCA QUI, scegliendo come causale: DEPOSITO DI RICORSI/ISTANZE.
In caso di rinuncia all'eredità, la quota viene devoluta ai discendenti del rinunciante secondo il principio di rappresentazione (articoli 467 ss. Codice Civile), oppure, in loro assenza, si accresce a favore degli altri coeredi dello stesso grado. Se non cisono altri eredi nè rappresentanti, l'eredità è devoluta allo Stato.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione:
- Piano: 3
- Stanza: 301
- Orario di apertura: Mercoledì e venerdì dalle h. 9.00 alle h.12.00
N.B.: Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento online sulla pagina dedicata del sito web istituzionale del Tribunale di Bergamo. Per procedere alla prenotazione, selezionare il tasto sottostante:
Si ricorda che:
- La dichiarazione si effettua presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del circondario dove aveva l’ultimo domicilio il defunto;
- La dichiarazione può essere effettuata anche presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio;
- La richiesta di autorizzazione per il soggetto incapace (minore, interdetto o inabilitato) si effettua presso il Tribunale del circondario dove risiede il soggetto.
COSA OCCORRE
- Certificato di morte del defunto rilasciato da comune di residenza;
- Copia del Codice fiscale e del documento di identità del defunto (se non in possesso di tali documenti, è necessario richiedere al Comune dell’ultima residenza del defunto un certificato di residenza storico comprensivo di codice fiscale);
- Copia del Codice fiscale e del documento d’identità valido del/i rinunziante/i (in caso di interdetto o incapace occorre la copia sia per la persona rappresentata che per la persona che rappresenta);
- Copia conforme del testamento, se esistente;
- In caso di rinuncia per conto di incapace o minore, copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.
N.B.: In allegato alla presente scheda informativa sono disponibili gli elenchi completi dei documenti necessari per presentare la rinuncia all’eredità.
QUANTO COSTA
- N. 1 marche da bollo da € 16,00;
- Imposta di registro da € 200,00 da pagare tramite Modello F24 (disponibile nella sezione "Come fare per; Moduli " del sito web del Tribunale di Bergamo). Deve essere consegnata in Tribunale la copia recante la dicitura "copia per l'eventuale presentazione all'ufficio" e con stampigliatura e firma in originale da parte del concessionario/banca/poste.
N.B.: Per il ritiro di copia conforme del verbale di rinuncia all'eredità è necessario portare: pagamento telematico dei diritti di copia (pagoPA) pari a Euro 11,80 e N.1 marca da bollo da Euro 16,00.
Per visualizzare informazioni su come effettuare il pagamento tramite pagoPa: CLICCA QUI.
TEMPO NECESSARIO
Su appuntamento da prenotare online sul sito del tribunale
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
La rinuncia all’eredità è un atto giuridico che può sembrare semplice, ma comporta conseguenze importanti, soprattutto in presenza di figli.
Chi decide di rinunciare all’eredità deve sapere che, in base al principio della rappresentazione, i propri discendenti — inclusi i figli minorenni — subentrano automaticamente nella posizione del rinunciante. Questo significa che, anche se il genitore rinuncia, i figli possono diventare eredi al suo posto, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.
Questa situazione può diventare particolarmente delicata quando l’eredità è gravata da debiti. In tali casi, è fondamentale verificare che anche i soggetti subentrati per rappresentazione rinuncino all’eredità, per evitare che si trovino a rispondere dei debiti del defunto.
Nel caso di figli minori, la rinuncia non può essere effettuata liberamente dai genitori: è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta di una tutela prevista dalla legge per proteggere gli interessi del minore, e richiede l’avvio di un’apposita procedura presso il tribunale competente.
In sintesi, prima di rinunciare a un’eredità è sempre consigliabile valutare attentamente le implicazioni familiari e legali.