Cosa è
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Chi può richiederlo?
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Casi particolari
In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
- la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
- Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
- I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Quali sono i requisiti economici?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 13.659,64 (d.m. 22 aprile 2025 in GU n.159 del 11 luglio 2025). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Come si presenta la domanda?
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Presentando istanza di ammissione in carta semplice - su modello predisposto dal consiglio dell’ordine - contenente, a pena di inammissibilità:
- le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico;
- l’indicazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
- l’impegno a comunicare, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
- per i redditi del cittadino extracomunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza;
- l’indicazione del tipo di procedimento che intende promuovere o per il quale intende resistere, se già pendente (in tal ultimo caso deve indicare la data dell’udienza e produrre copia dell’atto con cui è stato evocato in giudizio);
- l’indicazione delle generalità della controparte o delle controparti;
- le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono presentare (per la separazione è richiesto l’atto di matrimonio; per i divorzi, il verbale d’udienza presidenziale oltre al provvedimento con cui il procedimento è stato definito; per i procedimenti relativi ai figli minori, l’atto di nascita);
- la sottoscrizione dell’istante, autenticata (per l’autentica si veda in seguito).
Occorre, inoltre, depositare:
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dall’interessato e relativa alla composizione anagrafica della propria famiglia;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni del reddito proveniente dall’interessato e da ciascun componente del nucleo familiare maggiore d’età;
- le copie delle carte d’identità e dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare (nonché, per il cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno in corso di validità).
Per ulteriori informazioni, moduli e allegati si rinvia alla pagina dedicata del sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Costi
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
Dove si presenta?
La domanda va presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo (Indirizzo: Via Borfuro n. 11/A – Palazzo di Giustizia – 24122 Bergamo, al 4° piano del Tribunale di Bergamo) con le seguenti modalità:
- DEPOSITANDOLA PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DA PARTE DEL DIFENSORE (CHE DEVE AUTENTICARE LA FIRMA) O PERSONALMENTE DALL’INTERESSATO;
- SE LA SOTTOSCRIZIONE È GIÀ AUTENTICATA DAL DIFENSORE, O ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, ANCHE A MEZZO RACCOMANDATA (indirizzata a: Ufficio del patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati, Via Borfuro n. 11/A - Palazzo di Giustizia - 24122, Bergamo) O E-MAIL (indirizzata a: patrocinioaspesedellostato@ordineavvocatibergamo.it o PEC: patrocinio@pec.ordineavvocatibergamo.it) INVIATA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI.
Orari di apertura al pubblico della Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo: dal lunedì al venerdì: 8:30 – 13:00; mercoledì: 11:30 – 13:00.
Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti :
- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda
- rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Chi può aiutare?
Per compilare la domanda ci si può rivolgere:
- a un avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato (iscritto in un apposito elenco);
- oppure allo Sportello per il cittadino dell’Ordine degli Avvocati.
Di seguito trovi alcuni collegamenti utili alle pagine dedicate al Patrocinio a spese dello Stato sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo:
Puoi anche scaricare il vademecum completo relativo al Patrocionio a Sese dello stato, con tutte le istruzioni: