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Patrocinio a spese dello Stato - Settore Penale

Cosa è

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e fase del processo, comprese le eventuali procedure derivate e connesse (salvo eccezioni nella fase esecutiva).

È ammesso anche nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, misure di sicurezza e prevenzione, e nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza, se è prevista o possibile l’assistenza di un difensore.

Il beneficio non è concesso nei seguenti casi:

  • procedimenti penali per evasione di imposte;
  • processi per associazione mafiosa;
  • procedimenti per droga con aggravanti (art. 80 e 74 co. 1);
  • se l'interessato è assistito da più difensori;
  • ai sedicenti: l’identità certa è condizione necessaria per la valutazione dell’istanza.

Chi può richiederlo

  • cittadini italiani;
  • stranieri e apolidi residenti in Italia;
  • stranieri extra-UE: possono presentare riserva e completare l’istanza entro 20 giorni con copia della raccomandata A/R inviata al Consolato e relativa documentazione;
  • indagato, imputato, condannato;
  • parte civile, offeso dal reato, danneggiato, responsabile civile e civilmente obbligato per l’ammenda;
  • vittime di violenza sessuale (art. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.), anche se oltre il limite di reddito.

Limite di reddito

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 13.659,64 (d.m. 22 aprile 2025 in GU n.159 del 11 luglio 2025).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Dove si richiede

  • Cancellerie competenti: GIP-GUP e Dibattimento
  • Piano: 2

Cosa occorre

La domanda (P3 DOMANDA AMMISSIONE PATROCINIO SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO PENALE) può essere presentata:

  • In udienza: dall’interessato, che firma davanti al cancelliere, allegando fotocopia di documento valido (se scaduto, dichiarazione di conferma in calce);
  • Fuori udienza:
    • dal difensore, che autentica la firma;
    • personalmente, con le stesse modalità dell’udienza;
    • via raccomandata A/R, con documento allegato;
    • via fax (vale la data del fax, ma l’originale deve pervenire entro 20 giorni).

Contenuto della domanda (in carta semplice, firmata):

  • richiesta di ammissione al patrocinio;
  • generalità e codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • autocertificazione dei redditi dell’anno precedente;
  • impegno a comunicare variazioni di reddito;
  • autocertificazione di assenza di condanne per reati esclusi o certificato penale;
  • nome del difensore (scelto dall’elenco degli avvocati iscritti al patrocinio).

Per stranieri (extracomunitari): serve certificazione consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato. In caso di impossibilità, è ammessa autocertificazione.

Se il richiedente è detenuto, internato o in arresti domiciliari: la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla domanda, da un familiare o dal difensore (oppure sostituita da autocertificazione).

Quanto costa

Il patrocinio è completamente gratuito. Nessun costo è previsto per il richiedente.

Tempo necessario

Non ci sono termini fissi per la decisione, ma la valutazione dell’istanza richiede in media circa 10 giorni.

Il beneficio decorre dalla data di deposito in Cancelleria.


Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia:

Lista degli allegati

Allegati

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