COSA È
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie che possono tra loro insorgere, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite la stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al Giudice ordinario. Il lodo è la decisione con cui gli arbitri accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti.
Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri. Il lodo ha efficacia "di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria", sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c.
Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al Giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo.
CHI LA PUÒ RICHIEDERE
La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
- Piano: 3
- Stanza: 305
N.B.: Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento online sulla pagina dedicata del sito web istituzionale del Tribunale di Bergamo. Per effettuare la prenotazione, selezionare il tasto sottostante scegliendo come causale il DEPOSITO DI RICORSI/ISTANZE:
COSA OCCORRE
- Originale e copia del lodo in bollo;
- Contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme.
QUANTO COSTA
- Contributo unificato pari ad € 98,00;
- N. 1 marca per diritti di Cancelleria da € 27,00.
TEMPO NECESSARIO
10/15 giorni circa.