COSA È
È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere:
- Semplici: ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (es. per motivi di studio)
- Autentiche: munite della certificazione di conformità all'originale e con valore legale
L’utente può depositare l’istanza scritta di rilascio copie, che deve indicare:
- Il tipo di copia (autentica o semplice; urgente o non urgente)
- Il numero di copie e il numero di pagine richieste
- La data della richiesta
All’istanza devono essere allegati i diritti di copia previsti per legge, che variano in base a:
- Tipologia della richiesta (urgente o non urgente)
- Tipo di copia (semplice o autentica)
- Supporto (cartaceo o digitale)
- Numero di pagine
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Le parti, i loro difensori e chiunque vi abbia interesse. In particolare:
- Chi ha diritto per legge al rilascio copie
- Chi vi ha interesse, previa autorizzazione del Magistrato
- Dopo la definizione del procedimento: il Presidente del Collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento
DOVE SI RICHIEDE
Cancellerie GIP-GUP e del Dibattimento
Piano: 2
Orario di apertura: dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00
COSA OCCORRE
Istanza scritta (Modulo P1, in allegato), disponibile presso l’Ufficio o sul sito web del Tribunale.
L’utente deve fornire tutti gli elementi utili all’individuazione degli atti.
L’istanza viene valutata dal pubblico ministero o dal Giudice competente, oppure dal Presidente del Collegio se il procedimento è già definito.
QUANTO COSTA
Il costo varia in base alla tipologia della richiesta e al numero di pagine da rilasciare.
TEMPO NECESSARIO
- Copie urgenti: circa 3 giorni
- Copie non urgenti: circa una settimana